Riconosciuta dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 è costituita da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza materiale e morale non vincolate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Due persone maggiorenni (di sesso diverso o dello stesso sesso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che soddisfino i seguenti requisiti:
Per convivenza di fatto si intende la condizione di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:
unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l’assenza di tali vincoli);
coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
La convivenza di fatto può estinguersi per:
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Comune di Cassolnovo
È necessario presentare apposito modulo compilato e sottoscritto da entrambi, direttamente all’Ufficio Anagrafe o a mezzo mail/pec.
Deve essere presentato il modulo qui scaricabile all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza allegando copie dei documenti di identità.
La dichiarazione di costituzione o cessazione della convivenza di fatto può essere presentata scegliendo una sola delle modalità sotto indicate:
• inviata via PEC;
• inviata via email;
• consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe.
La costituzione della convivenza di fatto, o la sua cancellazione
La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento.
L'inserimento contestuale alla richiesta di residenza avviene entro due giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.
Il Comune ha poi 45 giorni di tempo per effettuare gli eventuali accertamenti relativi all'effettiva sussistenza della convivenza.
In caso di persone già residenti nella stessa abitazione, il riconoscimento della convivenza di fatto avviene entro 30 giorni.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’Ufficio Anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. È la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.
Poiché la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi della L. n.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.
Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentazione prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documenta prevista dal D.Lgs. n.30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.
Il contratto può contenere:
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
Il contratto di convivenza si risolve per:
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.
Il servizio è disponibile allo sportello dell'Ufficio Anagrafe - Stato Civile