Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita
La denuncia di nascita può essere effettuata:
Tale adempimento è necessario al fine di redigere l’atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato. Cognome e nome dei cittadini stranieri
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.
Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.
La cittadinanza del neonato:
In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza “da definire”, fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.
Comune di Cassolnovo
Dove ci si deve rivolgere:
Sono necessari i seguenti documenti:
La formazione dell'atto di nascita del minore.
La denuncia di nascita deve essere fatta:
Il codice fiscale viene generato automaticamente con l'iscrizione del/la bambino/a in anagrafe. L'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà una attestazione provvisoria cartacea, mentre la tessera sanitaria sarà inviata all'indirizzo di residenza direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Richiesta Pediatra: si ottiene recandosi all'ASST secondo le modalità da loro diposte.
La procedura non è soggetta a costi.
Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento dei neonati:
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica.
Si tratta della possibilità che hanno i genitori non coniugati, di riconoscere il figlio concepito prima della nascita.
Il riconoscimento posteriore al concepimento, ma prima del parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.
L’istituto in esame, che trova le sue radici nell’articolo 254 del codice civile, ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento.
Nel nostro ordinamento giuridico, sebbene sia stata introdotta la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante le "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali, permangono tuttavia talune differenze. Invero, solo per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte.
Per contro, nel caso di coppie non coniugate, è presunta solo la maternità ma non la paternità, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.
Per ovviare a tale problematica, il Legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero all’uopo necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della genitrice, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe.
Tale riconoscimento può essere utilizzabile anche nel caso di decesso di uno dei due genitori prima della dichiarazione di nascita: mancando la manifestazione di volontà relativa al riconoscimento, il genitore morto non potrebbe essere menzionato nell'atto se non a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Al nascituro, la momento della dichiarazione, non può essere attribuito né il cognome né il nome, che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita, e sull'atto redatto dall'ufficiale di stato civile o dal notaio verranno riportati i dati dei soli genitori.
La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.
È necessario recarsi di persona davanti al pubblico ufficiale che deve redigere l'atto di riconoscimento, in alternativa è possibile delegare un terzo tramite una procura con atto pubblico.
Oltre ai documenti di identità personale dei dichiaranti, deve essere presentato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza e, qualora il riconoscimento del padre avvenga prima di quello della madre, serve il consenso scritto di quest'ultima.
Il pubblico ufficiale che redige l'atto dovrà verificare l'inesistenza d'impedimenti al riconoscimento del nascituro.
Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero (art.35, c.2, L. n.218/1995).
Il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, ne dovrà rilasciare ai dichiaranti una copia autentica, che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita.
Il servizio è disponibile presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe - Stato Civile
Ultimo aggiornamento: 20/03/2025, 16:04