IMU - Imposta Municipale propria

Servizio attivo

L’IMU è un tributo in autoliquidazione versato dai contribuenti.


A chi è rivolto

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è dovuta da tutti i possessori di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.

Descrizione

L’IMU non è dovuta in relazione all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

L’imposta municipale propria non si applica, altresì agli immobili considerati abitazioni principali, quali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
c) la casa familiare e le relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, soltanto in presenza delle suddette condizioni, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
d) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L’imposta non è allo stesso modo dovuta per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, si applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.

L’IMU non è altresì dovuta in relazione ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche ove non ricadenti in zone montane o di collina.

Eventuali riduzioni ed esenzioni si consulti il vigente regolamento.

Principali casistiche in cui sorge l’obbligo di dichiarazione IMU:

Quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, ad esempio:

  • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
  • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  •  l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
  •  il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
  •  l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  •  l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
  •  l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
  • terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP
  • l’immobile ha perso oppure ha acquisito durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione IMU;
  •  variazione del valore di aree fabbricabili;
  •  il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
  •  è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  • è intervenuta, relativamente all’immobile un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
  •  per la casa coniugale affidata all’ex coniuge;
  • per il diritto di abitazione del coniuge superstite;

Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
L’invio della dichiarazione IMU è necessario per le imprese costruttrici, per le quali è prevista l’esenzione sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita, finché permane tale destinazione e se non siano dati in affitto.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI.

Dichiarazione IMU Enti Non Commerciali – ENC
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2023 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali. Sono state pubblicate anche le istruzioni e le nuove specifiche tecniche.
La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
Il modello dichiarativo approvato deve essere utilizzato da tali soggetti per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso.

Le aliquote IMU 2025, pubblicate anche sul sito MEF al link

per il conteggio in autonomia dell’IMU è possibile collegarsi al seguente link: https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php
inserendo le aliquote approvate dal Comune di Cassolnovo.

Copertura geografica

Comune di Cassolnovo

Come fare

Dichiarazione IMU

La richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello di dichiarazione, opportunamente compilato e firmato con firma autografa o digitale e deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione e trasmesso:

  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l’invio dell’apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC comune.cassolnovo@pec.regione.lombardia.it
  •  Per via telematica direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate.
  • A mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune di Cassolnovo, P.zza Vittorio Veneto, 1- 27023. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
  • Consegnando una copia cartacea presso l’ufficio protocollo del comune di Cassolnovo

Cosa serve

Come si paga - L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili: fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.) ed aree fabbricabili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni, deve effettuare distinti pagamenti per ciascun Comune. L’IMU dovrà essere pagata mediante apposito modello F24, in banca, in posta oppure con home-banking. Per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) si dovrà pagare solo la quota riservata al Comune.

Il codice ente identificativo del Comune di Cassolnovo da inserire nel modello F24 è C038.
L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto per il primo semestre può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

Come si calcola - L’IMU si calcola sulla rendita catastale (reddito dominicale, valore venale) dell’immobile, che è un valore stabilito dal Catasto e che si trova generalmente scritto sul rogito o su una visura catastale aggiornata. Dalla rendita catastale (reddito dominicale, valore venale) si calcola la base imponibile, sulla quale si applicheranno poi le aliquote.
Calcolo della base imponibile per i fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.)
Le rendite catastali sono rimaste invariate, i moltiplicatori sono uguali a quelli del 2014 ad eccezione della categoria D (escluso D/5). Il moltiplicatore è un numero fissato dalla legge per calcolare la base imponibile.
Per calcolare la base imponibile si aumenta del 5% (o si moltiplica per 1,05) la rendita catastale vigente in catasto dal 1° gennaio dell’anno di imposizione e la si moltiplica per i moltiplicatori.

Cosa si ottiene

Pagamento dell'IMU.

Tempi e scadenze

L’acconto si paga dal 1° al 16 giugno di ogni anno. Il saldo si paga entro il 16 dicembre.
In un’unica soluzione dal 1° al 16 giugno di ogni anno.

Acconto IMU 2025
entro il 16 giugno 2025

Saldo IMU 2025
entro il 16 dicembre 2025

Quanto costa

L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili: fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.) ed aree fabbricabili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni, deve effettuare distinti pagamenti per ciascun Comune. L’IMU dovrà essere pagata mediante apposito modello F24, in banca, in posta oppure con home-banking. Per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) si dovrà pagare solo la quota riservata al Comune.

Ravvedimento operoso: E’ possibile pagare l’IMU dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso, pagando sanzioni e interessi ai sensi di legge.

Accedi al servizio

L’ufficio tributi osserva il seguente orario:

Lunedì dalle 11:30 alle 13:30
Martedì dalle 15:00 alle 17:30
Mercoledì chiuso
Giovedì dalle 15:00 alle 17:30
Venerdì dalle 11:00 alle 13:30

Per qualsiasi ulteriore informazione sull’IMU, è possibile inviare una mail all’Ufficio Tributi al seguente indirizzo: tributi@comune.cassolnovo.pv.it o telefonare 0381 928769 interno 4

Documenti

Ulteriori informazioni

Si informa che l'attività di riscossione coattiva è stata esternalizzata alla ditta ICA

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 20/03/2025, 08:17

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