La residenza è il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora ovvero quel luogo nel quale l'individuo vive con una certa regolarità e nel quale ha l'intenzione di stabilire la propria abitazione. È certificabile dal Comune. Il domicilio no.
Il servizio è rivolto a persone italiane e straniere che arrivano da un altro Comune italiano o cambiano indirizzo all’interno di Cassolnovo e alle persone italiane che sono rientrate in Italia dall’estero (se iscritte all’AIRE).
Comune di Cassolnovo
I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
• direttamente di persona all’ufficio Anagrafe durante gli orari di apertura al pubblico - Piazza Vittorio veneto n. 1
• per via telematica sul sito del Ministero dell’interno ANPR accedendo con Spid o CIE (ANAGRAFE NAZIONALE ) ad eccezione degli stranieri provenienti dall’estero e coloro che sono stati cancellati per irreperibilità.
Alla domanda è necessario allegare, per tutti i componenti:
Tutti i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea con regolare permesso di soggiorno hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica.
L’iscrizione anagrafica non è necessaria per il personale diplomatico e consolare.
Alla domanda è necessario allegare, per tutti i componenti:
In caso di incompletezza dei dati sul documento di identità, è necessario presentare una dichiarazione consolare con i dati anagrafici completi, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata. La dichiarazione deve essere legalizzata dalla Prefettura di Pavia, a meno che il Paese di provenienza non sia esente dall’obbligo di legalizzazione in base alla Convenzione dell’Aja del 1961.
I cittadini comunitari che vogliono iscriversi all’anagrafe devono allegare alla domanda i seguenti documenti per tutti i componenti:
Inoltre:
L'iscrizione anagrafica o il cambio di abitazione nel comune di Cassolnovo.
A seguito della dichiarazione resa l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Provvederà anche ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione, variazione o cancellazione entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata.
Trascorso questo periodo di tempo senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione, il cambio di abitazione o la cancellazione si intendono confermati.
Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, da parte dell'ufficiale d'anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
il servizio è disponibile presso l'Ufficio Anagrafe.
Ultimo aggiornamento: 20/03/2025, 17:35